|
||||||||||||||||||||
Articolo 1.Il presente regolamento identifica la figura del Tecnico Federale e ne stabilisce gli ambiti di attività.
Nell’ambito delle sue competenze fornisce la propria assistenza in tutti i casi di necessità utilizzando le conoscenze acquisite dalle sue diverse esperienze e specializzazioni.
Il nominativo della persona che ha superato l’esame viene inserito nell’Albo dei Tecnici Federali dopo il pagamento della quota integrativa, da cui dipende la copertura assicurativa RC.
I crediti si ottengono con la partecipazione agli stage di aggiornamento, alle attività federali richieste e ad altre attività variamente riguardanti il mondo della canoa (vedi Tabella allegata al presente Regolamento). All’inizio di ogni anno solare il Tecnico Federale comunica al Coordinatore la propria disponibilità per le normali attività federali e le eventuali variazioni anagrafiche, eventuali brevetti conseguiti presso altre federazioni, enti, istituzioni riconosciute. Alla fine di ogni biennio il Tecnico comunica la quota di crediti raggiunta.
La Guida Marina, per mantenere il brevetto, in un periodo di quattro anni:
La Guida Marina fornisce un qualificato servizio di sicurezza mirato a tutelare l'incolumità dei partecipanti ad attività in mare. Organizza corsi di canoa e di sicurezza in mare. Partecipa a manifestazioni culturali, sportive, promozionali ed ecologico-ambientali. Collabora con le strutture scolastiche affiancando il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi educativi. Accompagna in visite ad ambienti marini, illustrando eventualmente gli ecosistemi e le loro caratteristiche. Organizza incontri e corsi per l’insegnamento delle tecniche escursionistiche, della salvaguardia del mare e dell’ambiente. Collabora a tutte le attività che implicano una conoscenza degli aspetti ambientali o escursionistici del mare e con gli enti preposti alla salvaguardia ambientale e alla protezione civile. La Guida Marina può condurre escursioni, anche di più giorni, in ambiente marino o similare e deve essere in grado di navigare in sicurezza in uno stato del mare 5 e con vento forza 6. La Guida Marina è abilitata a condurre escursioni in uno stato del mare non superiore a 4 e con vento non superiore a forza 5.
L’Istruttore Marino, in collaborazione con almeno una Guida Marina, può condurre escursioni, anche di più giorni, in ambiente marino o similare. L’attività di conduzione esercitata da un Istruttore Marino non può essere predominante, ed è da ritenersi unicamente preparatoria e finalizzata al conseguimento del brevetto di Guida Marina. L’Istruttore Marino deve essere in grado di navigare in sicurezza in uno stato del mare 4 e con vento forza 5. L’Istruttore Marino, in collaborazione con almeno una Guida Marina, è abilitato a condurre escursioni in uno stato del mare non superiore a 3 e con vento non superiore a forza 4. Il brevetto è necessario per accedere a quello di Guida Marina.
Articolo 20. I Tecnici Formatori che partecipano ai corsi di formazione non possono partecipare come Esaminatori alle valutazioni degli aspiranti tecnici di quel corso. |
||||||||||||||||||||
Tabella dei crediti formativi (allegato art.6 del Regolamento Tecnici Federali)
In ogni caso la prestazione d’opera dovrà essere certificata dal responsabile del raduno.
|